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A chi è rivolto

La richiesta di accesso agli atti deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

Descrizione

L’accesso agli atti amministrativi è disciplinato dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 e dal D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352.
L’accesso in via “informale” consiste in una richiesta verbale all’ufficio competente esibendo un documento di identità.
L’accesso “formale” è necessario quando non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero quando sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse in base alle informazioni ed alle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento.
La domanda di accesso formale è sempre necessaria quando compromette il diritto alla riservatezza di terzi. La richiesta è redatta in carta semplice compilando il modulo predisposto dall’Amministrazione.

Come fare

La domanda può essere inoltrata presentando istanza cartacea allo Sportello Unico per l’Edilizia o inviandola per via telematica tramite posta elettronica certificata.

Cosa serve

Allegati alla domanda dovranno essere presentati seguenti documenti:
- Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- Quietanza di versamento dei diritti di segreteria;
- Eventuale delega corredata di documento di identità del delegante e del delegato.

Cosa si ottiene

Possibilità di prendere visione degli atti amministrativi richiesti.

Tempi e scadenze

Durata del procedimento.
Il procedimento deve concludersi nel termine di 30 giorni a norma dell’ Art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241 comma 4, decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente.
Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l’Amministrazione, entro 10 giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accettarne la ricezione.
Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
Nel caso in cui il richiedente non sia proprietario o non abbia delega della proprietà, l’ufficio provvederà ad avviare procedimento amministrativo volto ad informare la proprietà ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e del D.P.R. 4 aprile 2006 n. 184.

Costi

I diritti di segreteria ammontano a € 20,00 (escluse copie e scansioni).

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Ufficio Tecnico

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

_CONDIZIONI-DI-SERVIZIO.pdf [.pdf 66,46 Kb - 21/09/2023]

Contatti

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Ultimo aggiornamento pagina: 15/12/2023 12:44:09

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