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Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - edilizia

S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

L’istanza deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura, avente titolo sull’immobile, allo sportello competente per il territorio.

Descrizione

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) è il titolo edilizio che permette di eseguire alcune tipologie di lavori edilizi di determinata entità, dopo aver presentato al Comune un’adeguata segnalazione garantita da un professionista (tecnico abilitato).
La S.C.I.A. è uno strumento previsto dall’ Art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241 e dagli artt. 22, 23, e 23-bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Il professionista (tecnico abilitato) asseverante la segnalazione agisce in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ex artt. 359 e 481 del Codice Penale, assumendosene le relative responsabilità.
Sono soggetti a S.C.I.A. ex art. 22 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 :
1. Gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora riguardino le parti strutturali e/o che comportano anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 , restauro, risanamento conservativo che comportano modifiche strutturali e ristrutturazione edilizia definita leggera;
2. le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
3. le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

Sono altresì soggetti a S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire, gli interventi previsti al comma 1 dell’art. 23 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 , tra cui gli interventi di ristrutturazione (pesante) indicati all’ Art. 10 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 comma 1, lett. c), e gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

La segnalazione si considera efficace una volta ottenuti tutte le altre autorizzazioni, nullaosta, pareri previsti dalla disposizioni normative vigenti per il determinato intervento e qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell’ Art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.. Prima della presentazione della segnalazione, l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Nel caso l’intervento edilizio interessi attività di competenza del S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i. l’assenza dei succitati presupposti comporterà la sospensione contestuale del procedimento che si perfezionerà ottenute le autorizzazioni, i pareri ed i nullaosta necessari ai sensi di legge da parte delle amministrazioni competenti.
Prima della presentazione della segnalazione, l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Nel caso l’intervento edilizio interessi attività di competenza del S.U.A.P. ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i. l’assenza dei succitati presupposti comporterà la sospensione contestuale del procedimento che si perfezionerà ottenute le autorizzazioni, i pareri ed i nullaosta necessari ai sensi di legge da parte delle amministrazioni competenti.
La realizzazione di interventi edilizi in assenza o difformità della segnalazione costituisce abuso edilizio sanzionato nei termini di legge e regolamento (cfr. D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e Regolamento Edilizio).

Come fare

L’istanza può essere inoltrata unicamente per via telematica tramite portale GeoTecSUE per lo Sportello Unico per l’Edilizia e portale Impresainungiorno per lo Sportello Unico Attività Produttive.

Cosa serve

L’istanza deve essere corredata degli opportuni elaborati tecnico – progettuali, per i quali si rimanda ai portali GeoTecSUE per lo Sportello Unico per l’Edilizia e portale Impresainungiorno per lo Sportello Unico Attività Produttive.

Cosa si ottiene

La presentazione della S.C.I.A. non comporta da parte dell’amministrazione comunale l’emissione di alcun atto autorizzativo: il titolo autorizzativo è costituito dalla stessa S.C.I.A., divenuta efficace nei termini di legge.

Tempi e scadenze

Durata del procedimento.
La segnalazione assume efficacia al momento della presentazione: la segnalazione è da considerarsi priva di effetti qualora mancante dei presupposti di cui al comma 1 dell’ Art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241 ed in particolare qualora non siano stati preventivamente ottenuti tutte le altre autorizzazioni, nullaosta, pareri previsti dalla disposizioni normative vigenti per il determinato intervento.
I termini previsti di conclusione del procedimento e i rimedi esperibili in caso d’inerzia sono contenuti nei seguenti riferimenti normativi:
Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (S.C.I.A) (art. 19 comma 6bis della legge 240/90 e s.m.i.) conclusione procedimento: silenzio-assenso superati 30 giorni dalla presentazione della segnalazione fatti salvi interruzioni per motivi procedurali;
Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (S.C.I.A) contestuale a istanza di acquisizione atti di assenso (art. 23bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) conclusione procedimento: comunicazione di avvenuta acquisizione degli atti di assenso entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione oppure dall’esito della conferenza dei servizi fatti salvi interruzioni per motivi procedurali.

Validità
La segnalazione è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a 3 anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova segnalazione. Ultimato l’intervento, la comunicazione di fine lavori deve essere accompagnata da un certificato di collaudo finale a firma di del progettista o di tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la SCIA; contestualmente deve essere presentata ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.
Nel caso di S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire la denuncia assume efficacia trascorsi 30 giorni dalla data presentazione: qualora l’immobile o l’area oggetto dell’intervento sia sottoposto a particolari vincoli (es. paesaggistico, monumentale ecc.), il termine di trenta giorni di cui sopra decorre dal rilascio del relativo atto di assenso/autorizzazione da parte dell’ente competente. Ove tale atto non sia favorevole, la segnalazione è priva di effetti.

Costi

I diritti di segreteria dipendono dalla destinazione d’uso dell’immobile e all’eventuale incremento volumetrico/di superficie.

Destinazione d’uso residenziale:

- € 80,00 con incremento volumetrico fino a 100,00 mc.;
- € 120,00 con incremento volumetrico fino a 300,00 mc.;
- € 150,00 con incremento volumetrico fino a 600,00 mc.;
- € 300,00 con incremento volumetrico fino a 1.000,00 mc.;
- € 516,00 con incremento volumetrico oltre a 1.000,00 mc.;

Destinazione d’uso agricolo:

- € 100,00 con incremento di superficie fino a 500,00 mq.;
- € 200,00 con incremento di superficie fino a 3.000,00 mq.;
- € 516,00 con incremento di superficie oltre a 3.000,00 mq.;

Destinazione d’uso industriale, commerciale, turistico, ricettivo:

- € 250,00 con incremento di superficie fino a 500,00 mq.;
- € 450,00 con incremento di superficie fino a 2.000,00 mq.;
- € 516,00 con incremento di superficie oltre a 2.000,00 mq.;

A seconda del tipo di opere, l’intervento può essere soggetto al pagamento di oneri concessori il cui ammontare sarà definito nella fase istruttoria.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Ufficio Tecnico

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

_CONDIZIONI-DI-SERVIZIO.pdf [.pdf 66,46 Kb - 21/09/2023]

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Ultimo aggiornamento pagina: 25/09/2023 12:22:17

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