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A chi è rivolto

L’istanza deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura, avente titolo sull’immobile, allo sportello competente per il territorio.

Descrizione

Il Permesso di Costruire è l’atto autorizzativo a cui sono subordinati gli interventi di trasformazione edilizia del territorio nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente come individuati al Titolo II, Capo II del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Sono soggetti a permesso di costruire:
- gli interventi di nuova costruzione;
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i;
- gli altri interventi sottoposti a permesso di costruire in forza della legislazione vigente regionale e nazionale.
La realizzazione di interventi edilizi in assenza o difformità del permesso di costruire costituisce abuso edilizio, sanzionato nei termini di legge e regolamento (cfr. D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e Regolamento Edilizio).

Come fare

L’istanza può essere inoltrata unicamente per via telematica tramite portale GeoTecSUE per lo Sportello Unico per l’Edilizia e portale Impresainungiorno per lo Sportello Unico Attività Produttive.

Cosa serve

L’istanza deve essere corredata degli opportuni elaborati tecnico – progettuali, per i quali si rimanda ai portali GeoTecSUE per lo Sportello Unico per l’Edilizia e portale Impresainungiorno per lo Sportello Unico Attività Produttive.

Cosa si ottiene

Permesso di costruire.

Tempi e scadenze

Durata del procedimento.
Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il Responsabile del Procedimento cura l’istruttoria. Detto termine può essere interrotto una sola volta, entro 30 giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’Amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso il termine di 60 giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Il termine può inoltre essere sospeso per consentire modifiche di modesta entità al progetto originario. Il provvedimento finale è adottato entro 30 giorni dal termine dell’istruttoria.
Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 14 e seguenti della L. 7 agosto 1990 n. 241 . In questi ultimi casi, il termine di 30 giorni per il rilascio del provvedimento, anziché decorrere dalla definizione dell’istruttoria, decorre dal rilascio dell’atto di assenso relativo al vincolo.
I termini previsti di conclusione del procedimento e i rimedi esperibili in caso d’inerzia sono contenuti nei seguenti riferimenti normativi:
- richiesta permesso di costruire (artt. 20-21 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i)
conclusione procedimento: rilascio provvedimento entro 90 giorni dal ricevimento della domanda fatti salvi interruzioni per motivi procedurali; conclusione in caso d’inerzia: silenzio-assenso superati 90 giorni dal ricevimento della domanda fatti salvi interruzioni per motivi procedurali;
- richiesta permesso di costruire in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali (artt. 20-21 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i). Conclusione procedimento: rilascio provvedimento entro 90 giorni dall’adozione “del provvedimento espresso riferito ai vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali” fatti salvi interruzioni per motivi procedurali; conclusione in caso d’inerzia: intervento sostitutivo regionale.

Validità

Il permesso di costruire non può avere una durata complessiva superiore a 3 anni dall’inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro 1 anno dal rilascio. Può essere concessa una proroga all’ultimazione dei lavori nei casi indicati dall’ Art. 15 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .
Con l’entrata in vigore del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.” , convertito con modificazioni nella L. 11 settembre 2020 n. 120 , per i titoli abilitativi rilasciati o formatisi entro 31 dicembre 2020, l’interessato può presentare comunicazione di proroga, affinché i termini di inizio e fine lavori siano prorogati rispettivamente di 1 e di 3 anni rispetto la scadenza prevista, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.
Le proroghe si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l’amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Inoltre con l’entrata in vigore del D.L. 21/03/2022 n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” convertito con modificazioni nella Legge 20/05/2022 n. 51, per i titoli abilitativi rilasciati o formatisi entro 31 dicembre 2022, l’interessato può presentare comunicazione di proroga, affinché i termini di inizio e fine lavori siano prorogati di 1 anno rispetto la scadenza prevista, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Le proroghe si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l’amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 o ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Costi

I diritti di segreteria dipendono dalla destinazione d’uso dell’immobile e all’eventuale incremento volumetrico/di superficie.

Destinazione d’uso residenziale:

- € 80,00 con incremento volumetrico fino a 100,00 mc.;
- € 120,00 con incremento volumetrico fino a 300,00 mc.;
- € 150,00 con incremento volumetrico fino a 600,00 mc.;
- € 300,00 con incremento volumetrico fino a 1.000,00 mc.;
- € 516,00 con incremento volumetrico oltre a 1.000,00 mc.;

Destinazione d’uso agricolo:

- € 100,00 con incremento di superficie fino a 500,00 mq.;
- € 200,00 con incremento di superficie fino a 3.000,00 mq.;
- € 516,00 con incremento di superficie oltre a 3.000,00 mq.;

Destinazione d’uso industriale, commerciale, turistico, ricettivo:

- € 250,00 con incremento di superficie fino a 500,00 mq.;
- € 450,00 con incremento di superficie fino a 2.000,00 mq.;
- € 516,00 con incremento di superficie oltre a 2.000,00 mq.;

Sono richieste n. 2 marche da bollo da € 16,00 (una per la domanda e una per il permesso rilasciato).

A seconda del tipo di opere, l’intervento può essere soggetto al pagamento di oneri concessori il cui ammontare sarà definito nella fase istruttoria.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Ufficio Tecnico

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

_CONDIZIONI-DI-SERVIZIO.pdf [.pdf 66,46 Kb - 22/09/2023]

Contatti

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Ultimo aggiornamento pagina: 05/08/2025 10:57:53

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