Gli interventi subordinati a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) sono individuati all’ Art. 6-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
L’ Art. 6-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, introdotto dall’art. 3, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222, in combinato disposto con le altre modifiche al T.U.E., hanno reso residuale l’utilizzo della C.I.L.A.
Infatti con le nuove disposizioni tutto ciò che non ricade all’art. 6 (Attività edilizia libera), oppure all’art. 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire o, in taluni casi, a S.C.I.A. sostitutiva ex art. 23) oppure all’art. 22 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività), è realizzabile tramite C.I.L.A.
A titolo esemplificativo desumibile dalla tabella A, Sezione II, allegata al D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 :
Manutenzione straordinaria (leggera). Sono ricompresi anche gli interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;
ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio.
Restauro e risanamento conservativo (leggero). Tali interventi, che non devono riguardare le parti strutturali dell’edificio, comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti). Gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.
Serre mobili stagionali (con strutture in muratura). Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola da realizzare con strutture in muratura.
Realizzazione di pertinenze minori. Interventi che le norme tecniche degli Strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale.
Per gli interventi soggetti a C.I.L.A., ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Prima della presentazione, l’interessato può richiedere allo Sportello Unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla comunicazione.
La comunicazione non può essere presentata per presentare varianti progettuali a Permessi di Costruire o S.C.I.A. relativi ad interventi in corso di realizzazione.
La mancata presentazione della comunicazione asseverata comporta l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all’ Art. 6-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 comma 5 e dal Regolamento Edilizio.