Per tutte le opere attualmente ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico secondo quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, prima della procedura di sanatoria edilizia deve essere richiesta la verifica di compatibilità paesaggistica, anche se le opere da sanare sono state iniziate e terminate prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico stesso.
Possono accedere a tale procedura anche interventi, realizzati prima dell’introduzione del vincolo paesaggistico, che abbiano creato superfici utili e volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente autorizzati, fatte salve la verifica di conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia e la compatibilità con la tutela paesaggistica intervenuta.
Le modalità procedurali sono meglio chiarite in una serie di note e pareri della Soprintendenza e dell’Ufficio legislativo del MIBACT, che sono resi disponibili come allegati nella presente pagina.