Accertamento di compatibilità paesaggistica
Accertamento di compatibilità paesaggistica
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Servizio attivo
A chi è rivolto
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili di interesse paesaggistico di cui all’art. 134 del d.lgs. 42/2004 che abbiano eseguito, in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, “abusi minori” riconducibili alle tipologie elencate al successivo comma 4 dell’art. 167.
L’istanza deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura, avente titolo sull’immobile, allo sportello competente per il territorio.
L’istanza deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura, avente titolo sull’immobile, allo sportello competente per il territorio.
Descrizione
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 , ha introdotto all’art. 146 comma 4, il divieto di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi di trasformazione degli immobili o delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico.
L’accertamento di compatibilità paesaggistica è ammesso unicamente per i casi previsti dall’ Art. 167 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 comma 4 e cioè:
- per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
- per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Al di fuori di queste tipologie di lavori le violazioni sono punite con le sanzioni penali previste all’ Art. 181 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.
Nel caso in cui non sia accertata la compatibilità paesaggistica deve essere applicata la sanzione demolitoria ed il trasgressore è tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese (art. 167 comma 1).
Per quanto attiene alla definizione di lavori, superfici utili o volumi occorre fare riferimento alla Circolare Ministero per i beni e le attività culturali 26 giugno 2009 n. 33.
L’accertamento di compatibilità paesaggistica è ammesso unicamente per i casi previsti dall’ Art. 167 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 comma 4 e cioè:
- per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
- per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Al di fuori di queste tipologie di lavori le violazioni sono punite con le sanzioni penali previste all’ Art. 181 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.
Nel caso in cui non sia accertata la compatibilità paesaggistica deve essere applicata la sanzione demolitoria ed il trasgressore è tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese (art. 167 comma 1).
Per quanto attiene alla definizione di lavori, superfici utili o volumi occorre fare riferimento alla Circolare Ministero per i beni e le attività culturali 26 giugno 2009 n. 33.
Come fare
L’istanza può essere inoltrata unicamente per via telematica tramite portale GeoTecSUE per lo Sportello Unico per l’Edilizia e portale Impresainungiorno per lo Sportello Unico Attività Produttive.
Cosa serve
L’istanza deve essere corredata degli opportuni elaborati tecnico – progettuali, per i quali si rimanda ai portali GeoTecSUE per lo Sportello Unico per l’Edilizia e portale Impresainungiorno per lo Sportello Unico Attività Produttive, e in particolare deve avere allegata la documentazione semplificata di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005 - relativo alla documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25 e, in caso di esito favorevole, pagare la sanzione pecuniaria di cui al comma 5 dell’art. 167.
Si prega di prendere visione dell’allegato “Documentazione minima per pratiche da sottoporre alla Commissione Locale per il Paesaggio”, presente sul sito web del Comune di Grignasco e sulla pagina “News” del portale GeoTecSUE.
Si prega di prendere visione dell’allegato “Documentazione minima per pratiche da sottoporre alla Commissione Locale per il Paesaggio”, presente sul sito web del Comune di Grignasco e sulla pagina “News” del portale GeoTecSUE.
Cosa si ottiene
Attestato di compatibilità paesaggistica.
Tempi e scadenze
Durata del procedimento.
La procedura per l’accertamento è normata all’art. 167 comma 5 e dispone che l’autorità competente si debba pronunciare entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo parere vincolante della soprintendenza.
La procedura in esame non richiede il parere della Commissione Locale per il Paesaggio.
La procedura per l’accertamento è normata all’art. 167 comma 5 e dispone che l’autorità competente si debba pronunciare entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo parere vincolante della soprintendenza.
La procedura in esame non richiede il parere della Commissione Locale per il Paesaggio.
Costi
I diritti di segreteria ammontano a € 80,00.
Sono richieste n. 2 marche da bollo da € 16,00 (una per la domanda e una per l’autorizzazione rilasciata).
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima
Sono richieste n. 2 marche da bollo da € 16,00 (una per la domanda e una per l’autorizzazione rilasciata).
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Ufficio Tecnico
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Ultimo aggiornamento pagina: 03/10/2023 16:02:11